Art. 12.
(Valutazione degli interventi).

      1. La valutazione degli interventi di cui al presente capo avviene con le seguenti modalità temporali:

          a) nella fase antecedente l'intervento, da parte del Comitato direzionale, attraverso il controllo dell'idoneità dei mezzi e del personale destinati alla cooperazione allo sviluppo;

          b) nella fase di realizzazione, da parte dell'ambasciatore di riferimento attraverso l'invio al Direttore generale, al termine di ogni intervento e comunque ogni anno, di una relazione sullo stato dei lavori e sull'operato degli addetti alla cooperazione allo sviluppo;

          c) a intervento concluso, da parte dell'unità di valutazione istituita presso la Direzione generale, attraverso l'analisi dei risultati ottenuti in relazione ai costi sostenuti e all'attività del personale impiegato.

      2. In ogni momento è possibile richiedere l'ausilio dei consulenti tecnici che, ove strettamente necessario, possono essere inviati in missione di valutazione straordinaria nel Paese destinatario.
      3. L'unità di valutazione di cui al comma 1, lettera c), invia, per conoscenza, una propria relazione, con cadenza annuale, alle Commissioni parlamentari competenti.